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SARL Prodest c. Caisse primaire d'assurance maladie di Parigi, Causa C-237/83, CGUE, 12 luglio 1984

Data
12/07/1984
Tipologia Sentenza
Numerazione C-237/83

Abstract

Divieto di discriminazione di un lavoratore di uno Stato membro che svolge la propria attività fuori dal territorio comunitario per conto di un’impresa sita in un altro Stato membro. 
 

Riferimenti normativi

Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

Massima

 Il principio di non discriminazione a causa della cittadinanza deve presiedere alla valutazione di qualsiasi rapporto giuridico purché detto rapporto si colloca all’interno del territorio dell’Unione perché ivi sorge o produce i suoi effetti. Ne consegue che le disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità, in particolare il regolamento del Consiglio n. 1612/68, vanno interpretate nel senso che il principio di non discriminazione si applica nei confronti del cittadino di uno Stato membro dipendente di un'impresa di un altro Stato membro, anche durante il periodo nel quale il lavoratore svolge temporaneamente la propria attività fuori del territorio dell’Unione per conto di dell’impresa. Conseguentemente le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale l'impresa è stabilita, relative alla conservazione dell'iscrizione al regime previdenziale di detto Stato durante il soggiorno temporaneo di detto lavoratore in un paese terzo, non possono avere effetto discriminatorio nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri.