Espulsione di soggetto ritenuto pericoloso per la sicurezza nazionale perché accusata di reati terroristici. Rischio di tortura e trattamenti inumani e degradanti nel Paese di destinazione. Violazione dell'art. 3 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Massima
1. Il ricorrente, un cittadino tunisino con un permesso di soggiorno in Italia, era stato arrestato e posto in detenzione cautelare, poi condannato, per accuse di terrorismo. In seguito egli era stato anche condannato in absentia da una corte tunisina. Dopo aver scontato la propria pena in Italia, il Ministro degli Interni italiano ha ordinato che egli fosse espulso in Tunisia, secondo la legislazione antiterrorismo. Il ricorrente ha eccepito che, se portato in Tunisia, soffrirebbe tortura e trattamenti inumani e degradanti.
2. La Corte EDU ha osservato che il pericolo del terrorismo e le difficoltà degli Stati nel proteggere i propri cittadini dalla minaccia terroristica non devono essere sottostimate. Tuttavia, l'art. 3 CEDU prevede un diritto di carattere assoluto e permettere che il ricorrente sia espulso verso la Tunisia, dove vi è un reale rischio di trattamenti inumani e degradanti e di tortura, porterebbe ad una violazione di tale articolo. Le assicurazioni date dalle autorità tunisine al Governo italiano non sono sufficienti per assicurare che al ricorrente non venga fatto del male una volta in Tunisia.
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy