Sospetto terrorista. Garanzie procedurali. Diritto ad un processo equo. Espulsione. Uso di prove segrete.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Massima
1. L'espulsione di uno straniero sulla base di considerazioni di sicurezza nazionale - la persona in questione era sospettata di avere legami con il terrorismo internazionale di matrice jihadista - può innescare la responsabilità del Regno Unito ai sensi dell'art. 3 CEDU nel caso in cui vi sia un rischio concreto che, una volta raggiunto il Paese di destinazione, il soggetto sia sottoposto a tortura o altri trattamenti inumani o degradanti.
2. Decidere che una persona deve essere espulsa dal territorio nazionale sulla base di prove che non vengono rese note né alla persona in questione né al suo difensore costituisce una violazione delle garanzie procedurali.
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