Diritto alla riservatezza e misure di sorveglianza sui mezzi di comunicazione. Interferenza illegittima sulla base della mera esistenza di leggi che consentono di sorvegliare segretamente la comunicazione tra individui.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Massima
I ricorrenti lamentano un’illegittima interferenza nelle loro abitazioni, comunicazioni e privacy sulla base dell’esistenza di una normativa che autorizza la sorveglianza segretata e una generale mancanza di garanzie adeguate, ritenendo di essere a rischio di intercettazione illegittima semplicemente poiché impiegati presso una organizzazione che critica il governo.
La Corte osserva che l’affiliazione con un’organizzazione non cade entro l’alveo di applicazione della sezione 7/E (1) punto (a) del Police Act, relativo alla tutela contro le minacce terroristiche in Ungheria. Ciononostante, tale normativa autorizza l’intercettazione di qualsiasi individuo nel territorio ungaro se l’intercettazione è ritenuta necessaria per una serie di motivazioni enucleate nella legge.
Considerando, inoltre, che la normativa interna non sembra fornire una possibilità di adire un organo giudiziario indipendente qualora lamenti l’illegittima intercettazione delle proprie comunicazioni, la Corte ritiene che i ricorrenti possano legittimamente qualificarsi come vittime di una violazione dei propri diritti garantiti dalla Convenzione.
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