Diritto alla riservatezza e alla vita privata. Strumenti di sorveglianza di massa sulla popolazione civile e rimedi giurisdizionali avverso le interferenze illecite.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Massima
La Corte osserva che al fine di decretare, in un caso specifico, se un individuo ha la possibilità di lamentare un’illegittima interferenza nella sua vita privata quale risultato della mera esistenza di una legislazione che autorizza misure di sorveglianza di massa, la Corte deve tenere conto dell’esistenza o meno di rimedi giurisdizionali sul piano interno e il relativo rischio che la sorveglianza possa essere diretta contro il ricorrente. Se non vi è alcuna possibilità di proporre ricorso avverso l’applicazione di misure di sorveglianza segreta a livello nazionali, non può ritenersi ingiustificato un diffuso senso di preoccupazione per la popolazione civile che vi siano poteri eccessivi e un generale abuso degli stessi in tema di misure di sorveglianza delle comunicazioni, con conseguente violazione del diritto alla vita privata di cui all’articolo 8 della Convenzione.
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