Alajos Kiss c. Ungheria, N. 38832/06, Corte EDU (Seconda Sezione), 20 maggio 2010
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Abstract
Esclusione automatica dall’esercizio del diritto di elettorato a seguito di un ordine di tutela parziale.
Riferimenti normativi
Art. 3 Prot. 1 CEDU
Massima
1. La Corte ha ammesso che la misura di privazione del diritto di voto perseguiva uno scopo legittimo, vale a dire garantire che solo i cittadini in grado di valutare le conseguenze delle loro azioni e di prendere decisioni consapevoli e giudiziose partecipassero agli affari pubblici. Tuttavia, la legislazione ungherese non distingue tra le persone sotto tutela totale e quelle sotto tutela parziale e per questo tale disciplina viene applicata indiscriminatamente ad un numero significativo di persone. Pur ammettendo che spettasse al legislatore nazionale decidere sulla procedura di valutazione dell'idoneità al voto dei disabili mentali, non vi era alcuna prova nel caso di specie che il legislatore ungherese avesse mai cercato di soppesare gli interessi contrastanti o di valutare la proporzionalità della restrizione.
2. La Corte non poteva accettare che un divieto assoluto di voto nei confronti di qualsiasi persona sotto tutela parziale, indipendentemente dalle sue effettive facoltà, rientrasse in un margine di valutazione accettabile. Lo Stato per agire così avrebbe dovuto avere ragioni valide per applicare delle restrizioni ai diritti fondamentali di gruppi particolarmente vulnerabili nella società, come i disabili mentali, senza una valutazione caso per caso delle loro capacità ed esigenze. Di conseguenza, la privazione indiscriminata del diritto di voto, senza una valutazione giudiziaria individualizzata, solo sulla base della disabilità mentale che richiede una tutela parziale, non poteva essere considerata compatibile con i motivi legittimi per limitare il diritto di voto.
(Il ricorrente, a cui alcuni anni prima era stata diagnosticata una depressione maniacale, è stato posto sotto tutela parziale nel 2005. Ai sensi dell'articolo 14 del Codice civile ungherese, un ordine di tutela parziale consente al tribunale di limitare la capacità giuridica - in particolare, per quanto riguarda le questioni finanziarie - delle persone con "facoltà ridotte". Tuttavia, in virtù dell'articolo 70, paragrafo 5, della Costituzione ungherese, un tale ordine comporta anche la perdita automatica del diritto di voto. Al ricorrente è stato quindi impedito di votare alle elezioni legislative dell'aprile 2006).