Privazione del diritto di voto in seguito ad un ordine di tutela parziale per disabilità mentale.
Riferimenti normativi
Art. 3, Prot. 1 CEDU
Massima
1. Per quanto riguarda il diritto di voto delle persone affette da disturbi mentali, la Corte ha stabilito che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento circa l’esclusione di tali soggetti dall’esercizio di questo diritto. In quanto, una restrizione in tal senso può essere legittimata dal fine che il diritto di voto sia esercitato da soggetti in grado di prendere decisioni in modo consapevole ed autonomo.
2. Il legislatore bulgaro, avendo adottato una legge che non distingueva tra persone con infermità mentale sotto tutela parziale o totale, non ha mai cercato di soppesare gli interessi concorrenti o di valutare la proporzionalità della restrizione, violando così l’art.3 Protocollo 1 CEDU.
(Il richiedente, dopo essere stato riconosciuto affetto da disturbi psichici, è stato posto sotto tutela parziale. Per questo, l’ordinamento bulgaro, non riconoscendo tra tutela parziale e totale, ha privato il soggetto del diritto di voto).
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