Rifiuto giurisdizionale di registrare un’associazione sulla base del mero sospetto circa le sue intenzioni concrete di rappresentare una minoranza religiosa o etnica.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Massima
1. Anche supponendo che il vero scopo di un’associazione consista nel diffondere l’idea che esista una minoranza etnica i cui diritti non sono pienamente rispettati, ciò di per sé non costituisce una minaccia per la società democratica, soprattutto laddove nello statuto dell’associazione nulla indica che i suoi membri promuovano l’uso della violenza ovvero il ricorso a metodi antidemocratici o anticostituzionali.
2. Qualora l’associazione fosse stata registrata, le corti nazionali non sarebbero comunque risultate impotenti, in quanto avrebbero potuto ordinarne lo scioglimento se essa avesse successivamente perseguito uno scopo diverso da quello individuato nel suo statuto ovvero se il suo funzionamento si fosse rivelato contrario alla legge , alla moralità o all’ordine pubblico.
(Caso riguardante il rifiuto da parte delle corti interne di registrare un’associazione fondata dai membri della minoranza musulmana in Tracia occidentale, a causa del dubbio che essa intendesse rappresentare una minoranza religiosa ovvero, in contrasto con il diritto nazionale, una minoranza etnica residente in Grecia).
Note
La Corte europea ha stabilito all’unanimità che il rifiuto di registrare l’associazione fondata dai ricorrenti costituisce una violazione dell’articolo 11 della Convenzione.
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