Proselitismo religioso da parte di ufficiali delle forze armate. Condanna penale. L’eventuale violazione dell’art. 9 della CEDU dipende dalle persone destinatarie dell’attività sanzionata.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
1. Sebbene la libertà religiosa sia principalmente una questione di coscienza individuale, essa implica anche, tra l'altro, il diritto di "manifestare la propria religione", compreso il diritto di cercare di convincere il proprio vicino, ad esempio attraverso "l'insegnamento”.
2. Nell'interpretare e applicare le norme della Convenzione, è necessario per la Corte tenere presenti le caratteristiche peculiari della vita militare e i suoi effetti sulla situazione dei singoli membri delle forze armate.
(Il caso riguarda la condanna penale inflitta a degli ufficiali dell’aviazione greca, fedeli della Chiesa pentecostale, per aver compiuto atti di proselitismo. Secondo la Corte, la condanna non viola l’articolo 9 della CEDU nella misura in cui si riferisca a fattispecie in cui erano state esercitate indebite pressioni sui subordinati. Integra, invece, una violazione della Convenzione la medesima condanna laddove riferita a un’attività di proselitismo rivolta a semplici civili)
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