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Procedimento penale v. Hermann Josef Goerres, Causa C-385/96, CGUE (Quinta Sezione), 14 luglio 1998

Data
14/07/1998
Tipologia Sentenza
Numerazione C-385/96

Abstract

Obbligo degli Stati membri di vietare il commercio di prodotti in assenza di indicazioni redatte in una lingua facilmente compresa dall'acquirente. Tutela linguistica.

Riferimenti normativi

Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

Massima

1. L'art. 14 della direttiva 79/112 non osta ad una normativa nazionale che prescrive, per quanto riguarda i requisiti linguistici, l'uso di una determinata lingua per l'etichettatura dei prodotti alimentari, ma che consente del pari, in via alternativa, l'uso di un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti. Spetta al giudice nazionale valutare la comprensibilità delle informazioni, tenendo conto del fatto che la direttiva prevede la possibilità che le indicazioni vengano fornite non solo usando una lingua, ma anche mediante disegni, simboli o pittogrammi.

2. Le indicazioni prescritte dalla direttiva 79/112, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, devono figurare sull'etichettatura in una lingua facilmente compresa dai consumatori dello Stato, oppure mediante altri accorgimenti, come disegni, simboli o pittogrammi. Un'etichetta complementare apposta nel negozio, nel posto in cui si trova il prodotto considerato, non costituisce una misura sufficiente per garantire l'informazione e la tutela del consumatore finale.