Assenza di discriminazione fondata sulla lingua nel bando di concorso riservato ai soli cittadini rumeni laddove il bando (europeo) preveda la conoscenza della lingua nazionale.
Riferimenti normativi
Art. 270 TFUE
Regolamento n. 1760/2006 del Consiglio del 28 novembre 2006 che istituisce misure particolari e temporanee per l’assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell’adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
Massima
Non si configura violazione del principio di parità di trattamento da parte dell’amministrazione dell’Unione laddove questa istituisca misure temporanee per l’assunzione di funzionari in occasione dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, mediante un concorso riservato ai cittadini rumeni che impone ai candidati, nell’interesse del servizio, la conoscenza della (sola) lingua nazionale della Romania. Infatti, anche se sostenere una prova in rumeno può comportare uno svantaggio per un cittadino rumeno di lingua materna ungherese, l’imposizione di una prova in rumeno deve essere considerata legittima nella misura in cui si fonda su criteri oggettivi e ragionevoli. La disparità di trattamento, nell’organizzazione di un «concorso “ampliamento”», limitata ad un periodo di tempo transitorio, successivo all’adesione di uno Stato, appare proporzionata allo scopo perseguito. Inoltre, l’imposizione della «conoscenza approfondita del rumeno», in quanto lingua principale del concorso, riservato a cittadini rumeni, non è né arbitraria né manifestamente contraria all’interesse di servizio, poiché, quando le necessità del servizio o quelle dell’impiego lo esigono, l’amministrazione può legittimamente specificare la lingua o le lingue di cui è richiesta la conoscenza.
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