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Repubblica italiana c. Commissione europea, Causa C-566/10, CGUE (Grande Sezione), 27 novembre 2012

Data
27/11/2012
Tipologia Sentenza
Numerazione C-566/10

Abstract

Diversità di trattamento a motivo della lingua nei bandi di concorso per l’assunzione di funzionari e assistenti presso le Istituzioni europee. Discriminazione fondata sulla lingua.

Riferimenti normativi


Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Massima

1. La normativa comunitaria statuisce il regime linguistico dell’Unione europea, la quale prevede che la Gazzetta ufficiale debba essere pubblicata in tutte le lingue ufficiali. Inoltre, i bandi di concorso, con eventuali successive modifiche, devono essere pubblicati in tutte le lingue (ufficiali) al fine di scongiurare ogni discriminazione fondata sulla lingua. Quindi, un candidato la cui lingua materna non sia una delle lingue in cui sono stati pubblicati i bandi di concorso si trova in una situazione di svantaggio sia sotto il profilo della corretta comprensione di tali bandi sia relativamente al termine per preparare ed inviare la candidatura. Tale svantaggio è la conseguenza di una diversità di trattamento a motivo della lingua, vietata dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2. Una limitazione della scelta di una lingua come seconda lingua per partecipare ai concorsi dell’Unione può essere giustificata dall’interesse del servizio. È necessario però che tale interesse sia oggettivamente giustificato. Inoltre, eventuali norme che limitino la scelta della seconda lingua devono stabilire criteri oggettivi affinché i candidati possano sapere, in anticipo, quali requisiti linguistici debbono essere soddisfatti, e ciò al fine di prepararsi ai concorsi nelle migliori condizioni. Infatti, le assunzioni dei funzionari devono assicurare all’Istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza. Poiché tale obiettivo può essere meglio salvaguardato quando i candidati sono autorizzati a presentare le prove di selezione nella loro lingua materna o nella seconda lingua della quale si reputano maggiormente esperti, è onere delle Istituzioni effettuare un bilanciamento tra l’obiettivo legittimo che giustifica la limitazione del numero delle lingue dei concorsi e l’obiettivo dell’individuazione dei candidati dotati delle più alte qualità.