Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

E.B. c. Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA, Causa C-258/17, CGUE (Grande Sezione), 15 gennaio 2019

Data
15/01/2019
Tipologia Sentenza
Numerazione C-258/17

Abstract

Decurtazione di una percentuale dell’assegno pensionistico ad un agente di polizia colpevole del delitto di tentate molestie sessuali (di carattere omosessuale) nei confronti di minori. Discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.

Riferimenti normativi

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Massima

1. Il collocamento a riposo anticipato dell’ex funzionario di polizia rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 a condizione che la pensione di vecchiaia versata rientri nella nozione di «retribuzione» prevista dal diritto comunitario. Quindi, spetta al giudice del rinvio verificare se tale pensione sia considerata, alla luce del diritto nazionale, una retribuzione che continua ad essere corrisposta nell’ambito di un rapporto di servizio che prosegue successivamente alla concessione, al funzionario interessato, del beneficio della pensione di vecchiaia.

2. Per quanto attiene l’applicabilità ratione temporis della direttiva 2000/78, essa non si applica alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza di una precedente legge nazionale, ma solo agli effetti futuri delle medesime, nonché alle nuove situazioni giuridiche. Ne consegue che la sanzione disciplinare che si è concretizzata nel collocare anticipatamente a riposo il funzionario di polizia, benché si basi su una disparità di trattamento fondata sull’orientamento sessuale e comporti una discriminazione diretta ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2000/78, non può più essere rimessa in discussione sulla base di tale direttiva qualora sia divenuta definitiva prima della scadenza del termine di trasposizione di quest’ultima e non sia più produttiva di effetti all’entrata in vigore. Quindi, l’applicazione della direttiva 2000/78 successivamente alla scadenza del termine di trasposizione impone al giudice nazionale di rianalizzare, per il periodo decorrente da tale data, la sanzione discriminatoria concretizzatasi nella decurtazione del 25% dell’importo della pensione versata periodicamente all’ex funzionario, per determinare l’importo che sarebbe spettato al medesimo in mancanza di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale