Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Tadao Maruko c. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, Causa C-267/06, CGEU (Grande Camera), 1 aprile 2008

Abstract

Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Costituzione di unioni solidali registrate. Riconoscimento della pensione di vedovanza in favore dei partner superstiti di unioni solidali.

Riferimenti normativi

Direttiva del Consiglio 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Massima

1. La differenza di trattamento tra unioni civili e matrimonio costituisce una discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale, laddove le due situazioni siano paragonabili dal punto di vista del diritto interno e la seconda sia riservata esclusivamente alle persone di sesso opposto.

2. È compito del giudice nazionale verificare l’effettiva analogia tra unioni civili e matrimonio e, pertanto, constatare se il partner superstite di un’unione solidale si trovi in una posizione analoga a quella di un coniuge beneficiario della prestazione ai superstiti prevista da un regime previdenziale di categoria.

3. Benché lo stato civile e le prestazioni che ne derivano rientrino nelle materie di competenza statale, gli Stati membri, nell’esercizio di tale competenza, devono rispettare il diritto comunitario, e in particolare le disposizioni relative al principio di non discriminazione.

(Nel caso di specie, un ente previdenziale tedesco aveva negato la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale che aveva contratto, secondo la legislazione nazionale, un’unione civile registrata).