Divieto di discriminazione e presenza di un requisito di ammissibilità che svantaggia le organizzazioni delle minoranze nazionali non ancora rappresentate in Parlamento.
Riferimenti normativi
Art. 14 CEDU
Art. 3 Prot. 1 CEDU
Massima
1. La richiesta di soddisfare ulteriori e specifici requisiti per poter esercitare il diritto all’elettorato passivo, solo perché ci si candida per la prima volta alle elezioni del Parlamento, costituisce una violazione dell’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 3 Prot. 1 CEDU.
2. La previsione di ulteriori requisiti per potersi candidare alle elezioni parlamentari per i soli soggetti che si candidano per la prima volta costituisce una violazione del divieto di discriminazione, perché viene riservato un trattamento differenziato tra soggetti in situazioni simili senza una giustificazione oggettiva e ragionevole. (Nel caso di specie l’associazione ricorrente, che già aveva partecipato alle elezioni del 2004, si era vista richiedere ulteriori requisiti per presentare il proprio candidato alle elezioni del 2008, solo perché non aveva già un rappresentante eletto).
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