Divieto di discriminazione e presenza di un requisito di ammissibilità che svantaggia le sole organizzazioni delle minoranze nazionali non ancora rappresentate in Parlamento.
Riferimenti normativi
Art. 14 CEDU
Art. 3 Prot. 1 CEDU
Massima
1. La previsione di un ulteriore tipo di requisito di ammissibilità per poter ottenere lo status di associazione di una minoranza nazionale, e come tale avere il diritto di candidare dei propri rappresentanti per i seggi riservati alle minoranze in Parlamento, costituisce una violazione dell’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 3, Prot. 1 CEDU.
2. Un aggravio dei requisiti richiesti per ottenere lo status di associazione rispetto alle organizzazioni delle minoranze nazionali che già lo hanno ottenuto e i cui rappresentanti si possono candidare per l’Assemblea parlamentare costituisce una discriminazione, in quanto non sussistono delle motivazioni oggettive e ragionevoli per questo trattamento differenziato.
(Nel caso specifico, la ricorrente si era vista negata la possibilità di candidarsi alle elezioni parlamentari, quale membro di una minoranza nazionale, solo perché la registrazione dell’organizzazione di cui faceva parte era stata negata in mancanza di specifici ed ulteriori requisiti prima non previsti dalla legislazione nazionale).
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