Impossibilità per un cittadino bosniaco, di etnia albanese, di candidarsi alle elezioni per la Presidenza e per la Camera dei popoli, a causa della sua origine etnica.
1. L’impossibilità per alcuni cittadini di candidarsi alle elezioni della Presidenza e della Camera dei popoli, solo perché non appartenenti ad uno dei gruppi etnici maggioritari, costituisce un trattamento discriminatorio, privo di una giustificazione oggettiva e ragionevole, e come tale in contrasto con l’art. 14 e l’art. 1 del Prot. 12 della CEDU.
2. Una tale limitazione all’elettorato passivo, inoltre, non può essere compatibile con l’art. 3 del Prot. 1 CEDU, in quanto si tratta di una discriminazione compiuta sulla base dell’appartenenza etnica del candidato.
(Nel caso di specie, il ricorrente, un cittadino bosniaco di etnia albanese, si era vista negata la possibilità di candidarsi alle elezioni per la Presidenza e per la Camera dei popoli della Bosnia-Erzegovina, in quanto non appartenente ad uno dei “popoli costitutivi”.
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