Libertà religiosa. Rispetto delle prescrizioni alimentari nel corso della detenzione. Obblighi dell'autorità penitenziaria. No violazione dell’art. 9 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
1. L’amministrazione penitenziaria è tenuta a prendere in considerazione e assecondare le necessità dei prigionieri derivanti dalla loro appartenenza ad un credo religioso, come il bisogno di attenersi a certe regole per i pasti.
2. Il fatto che l’amministrazione penitenziaria debba tenere in considerazione i bisogni dei prigionieri in termini di pasti permessi dal loro credo religioso non si sostanzia in un obbligo di venire incontro alla richiesta dei prigionieri qualora questa implichi modalità di preparazione particolari, necessità di pasti serviti a parte, contenitori e utensili separati. Infatti, è sempre d’uopo un ragionevole bilanciamento fra le esigenze dell’istituzione carceraria e la libertà religiosa dei soggetti privati della libertà personale.
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