Libertà religiosa. Rispetto delle prescrizioni alimentari nel corso della detenzione. Dieta vegetariana. Obblighi dell'autorità penitenziaria. Violazione dell'art. 9 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
1. Le regole alimentari rappresentano un’espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio credo religioso attraverso le pratiche e l’osservanza dei riti. Esse, pertanto, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9 CEDU.
2. Nel valutare il regime alimentare dei detenuti, l’autorità penitenziaria deve cercare un bilanciamento adeguato e ragionevole fra le esigenze dell’istituzione carceraria e la libertà religiosa dei soggetti privati della libertà personale.
3. Il rifiuto, da parte dell’amministrazione penitenziaria, di offrire al detenuto una dieta rispettosa delle esigenze alimentari tipiche del suo credo religioso, costituisce una limitazione irragionevole del diritto di manifestare liberamente la propria fede (caso in cui l’amministrazione penitenziaria aveva rifiutato di fornire al ricorrente – seguace del buddhismo mahāyāna – una dieta vegetariana, adducendo motivazioni di carattere organizzativo, finanziario e logistico).
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