Misure intimidatorie e pressioni poste in essere dalle autorità al fine di ostacolare la scolarizzazione nella lingua di un determinato gruppo etnico. Violazione del diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni filosofiche nonché del diritto al rispetto della vita privata.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 2 Prot. 1 CEDU
Massima
1. Misure intimidatorie e molestie messe in atto dalle Autorità nazionali al fine di impedire l’accesso degli studenti alle scuole esistenti in un dato momento sul territorio nazionale nonché l'esercizio del diritto a ricevere un'istruzione nella loro lingua nazionale, violano il diritto dei genitori di assicurare ai propri figli un'educazione e un insegnamento conforme alle proprie convinzioni filosofiche garantite dall'art. 2 del primo protocollo addizionale alla CEDU.
2. L'identità etnica di un individuò deve essere considerata una parte importante della sua vita privata e, ad un certo grado di radicamento, qualsiasi stereotipo negativo su un gruppo può influenzare il senso di identità di quel gruppo e avere un effetto negativo sui sentimenti di autostima e fiducia in sé stessi dei suoi membri, determinando una lesione della loro vita privata. Tale lesione è ancor più evidente quando le autorità conducono una campagna di intimidazione e molestie contro i membri di un gruppo specifico, integrano così una violazione dell’art. 8 della CEDU.
(I ricorrenti lamentavano di essere stati sottoposti a pressioni da parte delle autorità della Repubblica Moldava di Transnistria come parte di una campagna di molestie e intimidazioni contro le scuole, a causa della loro scelta di proseguire l'istruzione propria o dei propri figli presso scuole di lingua rumena / moldava e per la loro scelta di utilizzare la lingua rimena/moldava).
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy