Divieto delle attività di un’associazione islamica per istigazione all’uso della violenza. Abuso del diritto alla libertà di religione, di espressione e di associazione.
Un’associazione che persegue obiettivi contrari ai valori della Convenzione, non rispettando l’impegno per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali e negando l’inviolabilità della vita umana, non gode della tutela dell’art. 11 CEDU.
(Caso relativo al divieto in Germania delle attività dell'associazione islamica Hizb Ut-Tahrir, che supportava il rovesciamento dei governi non islamici e l'istituzione di un califfato. A fronte di tale divieto, Hizb Ut-Tahrir lamentava, tra l’altro, la violazione degli articoli 9, 10 e 11 CEDU. La Corte ha osservato che l'associazione promuoveva la distruzione violenta dello Stato di Israele, nonché l'esilio e l'uccisione dei suoi abitanti. Ha pertanto ritenuto che, tramite il ricorso in esame, fosse in atto il tentativo di legittimare attività contrarie ai valori della Convenzione. Di conseguenza, e in considerazione di quanto disposto dall’art. 17 CEDU, la Corte ha rigettato il ricorso in quanto incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione).
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