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Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia, Nn. 26261/05, 26377/06, Corte EDU (Prima Sezione), 14 marzo 2013

Abstract

Condanna per l'appartenenza ad un'organizzazione terroristica islamica che promuove idee violente e antidemocratiche. Abuso del diritto alla libertà di religione, di espressione e di associazione.

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU
Art. 10 CEDU
Art. 11 CEDU
Art. 17 CEDU

Massima

Alla luce di quanto disposto dall’art. 17 CEDU, i membri di un’organizzazione politica che promuove idee violente o propone un’azione volta a violare le libertà e i diritti democratici non beneficiano della tutela della Convenzione.
(Nel caso di specie, i due ricorrenti erano stati condannati in considerazione della loro adesione all’organizzazione terroristica Hizb ut-Tahrir, per averne diffuso l’ideologia e per aver reclutato nuovi membri. Rappresentavano, pertanto, la violazione degli artt. 9, 10 e 11 CEDU. La Corte ha ritenuto che i volantini e gli opuscoli distribuiti dai ricorrenti contenessero dichiarazioni che istigavano alla violenza. Inoltre, ha osservato che l’organizzazione Hizb ut-Tahrir sostiene e glorifica la Jihad, al fine di stabilire un regime islamico non conforme ai principi democratici. La Corte ha pertanto valutato che i ricorrenti stessero tentando di strumentalizzare i diritti di cui agli artt. 9, 10 e 11 CEDU per il raggiungimento di scopi contrari ai valori della Convenzione. In conseguenza, in ragione di quanto disposto dall’art. 17 CEDU, ha respinto i ricorsi in quanto incompatibili ratione materiae con le disposizioni della Convenzione).