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Gündüz c. Turchia (N. 2), dec., N. 59745/00, Corte EDU (Prima Sezione), 13 novembre 2003

Abstract

Condanna del leader di una setta islamica per istigazione a commettere un reato di matrice religiosa. Legittima ingerenza nella libertà di espressione.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

Sebbene la libertà di stampa ammetta il ricorso a un certo grado di esagerazione nella narrazione, espressioni che promuovono o glorificano la violenza integrano ipotesi di incitamento all’odio, che sono incompatibili con i valori fondamentali della pace e della giustizia espressi nel Preambolo della Convenzione.

(Nel caso di specie, il ricorrente, leader di una setta islamica (Tarikat Aczmendi), era stato condannato per istigazione a commettere un reato, a fronte della pubblicazione di un report relativo alla sua persona su una rivista settimanale. In particolare, la stampa riportava delle dichiarazioni da lui rilasciate volte a stigmatizzare gli intellettuali islamici moderati, che invocavano comportamenti violenti. La Corte valuta inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 10 CEDU presentato dal ricorrente).