Condanna del leader di una setta islamica per istigazione a commettere un reato di matrice religiosa. Legittima ingerenza nella libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
Sebbene la libertà di stampa ammetta il ricorso a un certo grado di esagerazione nella narrazione, espressioni che promuovono o glorificano la violenza integrano ipotesi di incitamento all’odio, che sono incompatibili con i valori fondamentali della pace e della giustizia espressi nel Preambolo della Convenzione.
(Nel caso di specie, il ricorrente, leader di una setta islamica (Tarikat Aczmendi), era stato condannato per istigazione a commettere un reato, a fronte della pubblicazione di un report relativo alla sua persona su una rivista settimanale. In particolare, la stampa riportava delle dichiarazioni da lui rilasciate volte a stigmatizzare gli intellettuali islamici moderati, che invocavano comportamenti violenti. La Corte valuta inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 10 CEDU presentato dal ricorrente).
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