Cooperazione giudiziaria in materia penale. Mandato di arresto europeo. Autorità giudiziaria emittente. Indipendenza del potere giudiziario dal potere esecutivo.
Riferimenti normativi
2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
Massima
La nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, dev’essere interpretata nel senso che essa non ricomprende le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo.
Note
La Corte di Lussemburgo si è pronunciata in via pregiudiziale sulla domanda presentata dalla High Court irlandese, chiamata a valutare l'esecuzione di due mandati di arresto emessi dall’ufficio del pubblico ministero tedesco, che è soggetto a una gerarchia amministrativa presieduta dal ministro della Giustizia.
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