Cooperazione giudiziaria in materia penale. Mandato di arresto europeo. Obbligo di consegna fra gli Stati membri. Condizioni di esecuzione. Rispetto dei diritti fondamentali. Diritto a un processo equo. Indipendenza del potere giudiziario.
Riferimenti normativi
Art. 6 CEDU
Art. 47 CDFUE
2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
Massima
1. principi del riconoscimento reciproco e della fiducia reciproca tra gli Stati membri, sui quali è fondato l’obbligo di esecuzione del mandato di arresto europeo, possono subire deroghe o limitazioni in circostanze eccezionali. In particolare, il rifiuto da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione di procedere alla consegna deve considerarsi legittimo nei casi in cui tale consegna comporti il rischio di una violazione dei diritti fondamentali del soggetto interessato.
2. L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che – qualora l’autorità giudiziaria di esecuzione disponga di elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un processo equo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente – detta autorità deve verificare in modo concreto e preciso se, alla luce della situazione personale di tale persona, nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del mandato d’arresto europeo, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna a quest’ultimo Stato, detta persona corra un siffatto rischio.
Note
La Corte di Lussemburgo si è pronunciata in via pregiudiziale sulla domanda presentata dalla High Court irlandese, chiamata a valutare l'esecuzione del mandato di arresto emesso dalle autorità giudiziarie polacche.
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