Divieto di trattamenti inumani e degradanti. Comportamenti violenti degli agenti di polizia determinati da pregiudizi etnici o razziali. Divieto di discriminazione. Obbligo di svolgere indagini effettive in ordine al movente razzista di aggressioni e comportamenti violenti.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. Il comportamento violento degli agenti di polizia, nel corso di una retata diretta contro la locale comunità rom, costituisce un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU (caso in cui le forze dell’ordine avevano fatto irruzione nelle abitazioni dei ricorrenti, i quali erano stati percossi con dei manganelli e successivamente arrestati per reati bagatellari).
2. La violenza razziale è un affronto particolare alla dignità umana e, viste le sue pericolose conseguenze, richiede da parte delle autorità una vigilanza speciale e una reazione vigorosa da parte delle autorità. Per questo motivo, queste ultime devono utilizzare tutti i mezzi disponibili per combattere il razzismo e la violenza di stampo razzista, rafforzando così la visione democratica di una società in cui la diversità non è percepita come una minaccia, bensì come una fonte di arricchimento. Pertanto, al cospetto di un'allegazione credibile circa comportamenti violenti da parte degli agenti di polizia, connotati da pregiudizi etnici o razziali, le autorità statali hanno il dovere supplementare di adottare tutte le misure ragionevoli per smascherare qualsiasi movente razzista e per stabilire se l'odio o il pregiudizio etnico possano aver avuto un ruolo negli eventi.
(Caso in cui la Corte di Strasburgo ha ritenuto che non fossero provati il movente razzista e l’intento repressivo della retata effettuato dalla polizia nella comunità rom, riconoscendo al medesimo tempo che le autorità non avevano adempiuto all’obbligo di svolgere indagini effettive sul punto, così violando l’art. 14 in combinato disposto con l’art. 3 CEDU, sotto il profilo procedurale).
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