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Hirtu e Altri c. Francia, N. 24720/13, Corte EDU (Quinta Sezione), 14 maggio 2020

Abstract

Vita privata e familiare. Sgombero di un accampamento rom abusivo. Test di proporzionalità.


 

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU

Massima

1. A causa della loro storia travagliata e del costante sradicamento subito, i Rom sono divenuti una minoranza etnica svantaggiata e vulnerabile: ciò impone di prestare particolare attenzione ai loro bisogni e al loro stile di vita, sia nella predisposizione del quadro normativo sia quando le autorità debbono assumere decisioni operative in casi specifici.
2. Lo sgombero di un accampamento sortisce inevitabilmente ripercussioni sulla vita privata e i legami familiari dei soggetti coinvolti: per questo motivo, tale misura costituisce un’interferenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare. Di conseguenza, per non incorrere in una violazione dell’art. 8 CEDU, le autorità nazionali devono assumere misure proporzionate, che tengano in adeguata considerazione le esigenze tipiche della minoranza etnica rom, non solo quando ricercano soluzioni per l’occupazione illegale dei luoghi, ma anche quando si rende necessario lo sgombero di questi ultimi, dovendo pianificare la data e le modalità dell’operazione nonché, ove possibile, le offerte di alloggio temporaneo (caso in cui la Corte di Strasburgo ha ritenuto che lo sgombero di un accampamento rom abusivo fosse avvenuto con modalità non compatibili con il requisito di proporzionalità, benché la misura fosse giustificata in base alla normativa interna e perseguisse obiettivi astrattamente legittimi).