Libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità Economica Europea. Normativa nazionale che subordina la nomina ad un determinato impiego in uno Stato membro al requisito di una conoscenza sufficiente di una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.
Riferimenti normativi
Art. 48 Trattato CEE
Regolamento (CEE) 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità
Massima
1. Le norme del trattato CEE non ostano ad una politica di difesa e valorizzazione della lingua di uno Stato membro, purché l'attuazione di tale politica non leda una libertà fondamentale come la libera circolazione dei lavoratori. In ogni caso, gli obblighi derivanti dai provvedimenti di attuazione di tale politica non debbono essere sproporzionati rispetto allo scopo perseguito né le relative modalità d'applicazione debbono comportare discriminazioni ai danni dei cittadini di altri Stati membri.
2. Un posto di ruolo di professore a tempo pieno negli istituti pubblici d'istruzione professionale è un impiego la cui natura giustifica un requisito di conoscenze linguistiche, purché tale requisito linguistico s’inserisca in una politica di valorizzazione della lingua nazionale e venga attuato in modo proporzionale e non discriminatorio.
(Nel caso di specie, il Ministro per l’istruzione irlandese aveva rifiutato di nominare una cittadina olandese ad un posto di ruolo a tempo pieno di docente di belle arti presso un Comitato per l’istruzione professionale con sede a Dublino, dopo che l’interessata non aveva superato un esame finalizzato a valutare la sua conoscenza della lingua irlandese).
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