Istigazione alla violenza e supporto di attività terroristiche attraverso programmi televisivi. Nozione di incitamento all’odio ai sensi dell’art. 22 bis della direttiva 89/552/CEE.
Riferimenti normativi
Direttiva del Consiglio 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive
Massima
La nozione di incitamento all’odio di cui all’art. 22 bis della direttiva 89/552/CEE si riferisce a qualsiasi comportamento volto a promuovere un’ideologia che non rispetti i valori umani, inclusa l’apologia della violenza tramite atti terroristici contro una comunità determinata di persone. È riconducibile a tale definizione l’attività di un’emittente televisiva che, attraverso i suoi programmi, promuove l’organizzazione terroristica PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan), fomentando gli scontri violenti e le tensioni tra persone di etnia turca e curda.
(Domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art. 22 bis della direttiva 89/552/CEE. In particolare, veniva demandato alla Corte se tale norma consentisse a uno Stato membro di adottare misure nei confronti di un’emittente televisiva stabilita in un altro Stato membro, per il motivo che l’emittente in questione stava violando il divieto di arrecare pregiudizio alla comprensione fra i popoli ai sensi della normativa tedesca).
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