Istigazione alla violenza e supporto di attività terroristiche attraverso programmi televisivi. Abuso del diritto alla libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Art. 17 CEDU
Massima
La promozione delle attività di un'organizzazione terroristica attraverso programmi televisivi esula dall'ambito di tutela dell’art. 10 CEDU in considerazione di quanto disposto dall'art. 17 CEDU, che proibisce l'abuso di diritto. Incoraggiare la partecipazione a combattimenti e ad operazioni terroristiche e celebrare i guerriglieri caduti in battaglia come eroi risulta, infatti, contrario ai valori della Convenzione. (Nel caso di specie, la ricorrente, una società e canale televisivo danese, era stata condannata per reati terroristici, avendo sostenuto, tra il 2006 e il 2010, le operazioni del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) attraverso i suoi programmi. Su tali basi, lamentava la violazione dell’art. 10 CEDU. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione).
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