Predicazione porta a porta da parte della comunità dei Testimoni di Geova e trattamento dei dati personali.
Riferimenti normativi
Art. 10 CDFUE
Art. 8 CDFUE
Massima
1. L'articolo 2, lettera d), della Direttiva 95/46 (sulla definizione di “responsabile del trattamento” dei dati personali) deve essere letto alla luce dell'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Libertà di pensiero, coscienza e religione).
2. Una comunità religiosa è responsabile del trattamento dei dati, insieme ai suoi membri che si impegnano nella predicazione porta a porta organizzata, coordinata e incoraggiata da quella comunità, senza che sia necessario che la comunità abbia accesso a tali dati, o senza che tale comunità abbia fornito ai propri membri linee guida o istruzioni scritte in relazione al trattamento dei dati.
(La richiesta di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dalla Corte suprema amministrativa finlandese, in merito a una decisione emessa dal Garante per la protezione dei dati finlandese, che aveva vietato alla comunità religiosa dei Testimoni di Geova di raccogliere o trattare dati personali nel corso della predicazione porta a porta, a meno che non fossero rispettati i requisiti della legislazione finlandese relativa al trattamento dei dati personali).
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