Restrizioni alla libertà di circolazione dei capitali per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Capitali stranieri e investimenti diretti provenienti della Chiesa di Scientology.
Riferimenti normativi
Art. 10 CDFUE
Art. 63 TFUE
Massima
1. Il divieto di porre restrizioni ai movimenti di capitali fra gli Stati membri dell’Unione europea, nonché fra Stati membri e paesi terzi, non pregiudica il diritto degli Stati membri di adottare provvedimenti giustificati da motivi connessi all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
2. Ciò, tuttavia, non consente un regime di autorizzazione preventiva del tutto generico e indeterminato per gli investimenti diretti stranieri, che si limiti a definire gli investimenti de quibus come pregiudizievoli per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza.
3. Tale genericità e indeterminatezza implicano che gli interessati non sono in grado di conoscere le specifiche circostanze in presenza delle quali è necessaria l'autorizzazione preventiva: ciò contrasta con il principio della certezza del diritto.
(Domanda di pronuncia pregiudiziale in un caso sorto tra “l'Association Église de scientologie de Paris”, associazione di diritto francese, unitamente al “Scientology International Reserves Trust”, trust britannico, ed il Primo Ministro francese, il quale aveva rigettato la domanda di abrogazione del regime di autorizzazione preventiva previsto dalla normativa francese per talune categorie di investimenti diretti stranieri).
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