Restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori nell’Unione Europea per motivi di ordine pubblico. Appartenenza alla Church of Scientology.
Riferimenti normativi
Art. 45 TFUE
Art. 49 TFUE
Art. 21 CDFUE
Art. 10 CDFUE
Direttiva 64/221/EEC, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica
Massima
1. Uno Stato membro dell’Unione europea, che intenda adottare provvedimenti restrittivi alla libera circolazione dei lavoratori per motivi d’ordine pubblico, può ritenere elemento costitutivo del comportamento personale dell’interessato, alla base della restrizione, l'appartenenza ad un gruppo o ad un'organizzazione, le cui attività sono considerate antisociali, ma non sono vietate a norma di legge.
2. Tali provvedimenti sono leciti anche quando nessuna restrizione è imposta dallo stato ai propri cittadini intenzionati a svolgere nell'ambito del citato gruppo od organizzazione un'attività analoga a quella che desidera svolgere il cittadino di un altro stato membro.
(Nel caso di specie l’Home Office aveva impedito l’ingresso nel Regno Unito ad una cittadina olandese, per assumere l’impiego di segretaria presso la Church of Scientology – le cui attività erano ritenute socialmente dannose dal Governo britannico).
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy