Obiezione di coscienza al servizio militare in Austria. Obiezione di coscienza motivata da motivi religiosi (cattolicesimo).
Riferimenti normativi
Art. 4 CEDU
Art. 9 CEDU
Massima
1. Non contrasta con la Convenzione punire, anche penalmente, coloro che rifiutano di svolgere il servizio militare: l’Art. 9 CEDU deve leggersi alla luce dall’Art. 4 CEDU, c. 3, lett. b), secondo cui il servizio militare o il servizio sostitutivo non sono considerati “lavoro forzato”.
2. Il riconoscimento dell’obiezione di coscienza al servizio militare rientra nel margine di apprezzamento degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Non v’è obbligo di prevedere un accomodamento per l’esercizio dell’obiezione di coscienza nell’ambito della leva militare.
3. Se uno Stato membro del Consiglio d’Europa riconosce l’obiezione di coscienza al servizio militare, non contrasta con la Convenzione prevedere una forma obbligatoria di servizio civile alternativo.
Note
Caso oggetto di overruling, si v. Bayatyan v. Armenia (2011) e la successiva giurisprudenza.
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy