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G.Z. c. Austria, dec., N. 5591/72, Comm. EDU (Planaria), 2 aprile 1973

Abstract

Obiezione di coscienza al servizio militare in Austria. Obiezione di coscienza motivata da motivi religiosi (cattolicesimo).  

Riferimenti normativi

Art. 4 CEDU 
Art. 9 CEDU

Massima

1. Non contrasta con la Convenzione punire, anche penalmente, coloro che rifiutano di svolgere il servizio militare: l’Art. 9 CEDU deve leggersi alla luce dall’Art. 4 CEDU, c. 3, lett. b), secondo cui il servizio militare o il servizio sostitutivo non sono considerati “lavoro forzato”.  

2. Il riconoscimento dell’obiezione di coscienza al servizio militare rientra nel margine di apprezzamento degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Non v’è obbligo di prevedere un accomodamento per l’esercizio dell’obiezione di coscienza nell’ambito della leva militare. 

3. Se uno Stato membro del Consiglio d’Europa riconosce l’obiezione di coscienza al servizio militare, non contrasta con la Convenzione prevedere una forma obbligatoria di servizio civile alternativo. 

Note

Caso oggetto di overruling, si v. Bayatyan v. Armenia (2011) e la successiva giurisprudenza.