Obiezione di coscienza totale al servizio militare in Germania. Obiezione di coscienza e disparità di trattamento tra ministri di culto di differenti comunità religiose.
Riferimenti normativi
Art. 4 CEDU
Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. L’eventuale esenzione dal servizio militare ricade nel margine di apprezzamento degli Stati contraenti, ai sensi dell’Art. 4 CEDU.
2. Agli obiettori di coscienza, laddove tale diritto fosse riconosciuto, può essere richiesto di svolgere un servizio civile alternativo: non sussiste violazione dell’Art. 9 CEDU, né esaminato singolarmente né esaminato in combinato disposto con l’Art. 14 CEDU.
(Nel caso di specie, il Sig. Grandrath era un ministro della comunità dei Testimoni di Geova e si era rifiutato di svolgere sia il servizio militare sia il servizio civile alternativo. Lamentava una discriminazione, poiché i ministri di culto cattolici e protestanti godevano di un'esenzione piena dalla coscrizione).
Note
Caso oggetto di overruling, si v. Bayatyan v. Armenia (2011) e la successiva giurisprudenza.
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