Interdizione dalla candidatura al parlamento nazionale per un ex esponente di spicco di un partito comunista di epoca sovietica.
Riferimenti normativi
Art. 3 Prot. No. 1 CEDU
Massima
1. Se una misura restrittiva può difficilmente essere ritenuta ammissibile all’interno di un determinato sistema politico, ad esempio in un paese nel quale vi sia un ordinamento democratico consolidato, essa può tuttavia considerarsi ammissibile alla luce del contesto storico-politico che abbia condotto alla sua adozione e a fronte della minaccia posta al nuovo ordine democratico dal riemergere di idee che, qualora lasciate prosperare, potrebbero risultare in grado di restaurare il precedente regime.
2. La democrazia costituisce un elemento fondamentale dell’“ordine pubblico europeo” e i diritti garantiti ai sensi dell’articolo 3 del protocollo n. 1 sono fondamentali per stabilire e preservare le fondamenta di una democrazia efficace e significativa governata dallo stato di diritto.
(Nel caso di specie, la Grande Camera ha ritenuto che il divieto per un ex membro del disciolto partito comunista lettone di candidarsi al parlamento nazionale e alle elezioni amministrative non integrasse una violazione dell’articolo 3 del protocollo n. 1 CEDU).
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