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Partito Repubblicano di Russia c. Russia, N. 12976/07, Corte EDU (Prima Sezione), 12 aprile 2011

Data
12/04/2011
Tipologia Sentenza
Numerazione 12976/07

Abstract

Rifiuto di modificare le informazioni relative ad un partito politico contenute nel registro statale degli enti giuridici. Scioglimento di un partito politico per inosservanza dei requisiti di adesione minima e di rappresentanza regionale.

Riferimenti normativi

Art. 11 CEDU

Massima

1. Possono beneficiare dello status di partito politico non soltanto le associazioni che rappresentino gli interessi di segmenti significativi della società. Anche piccoli gruppi di minoranza devono avere l’opportunità di istituire partiti politici e di partecipare alle elezioni al fine di ottenere rappresentanza parlamentare.

2. Un requisito minimo di adesione ad un partito politico è giustificato soltanto laddove consenta la costituzione ed il funzionamento indisturbato di una pluralità di partiti che rappresentino gli interessi di vari gruppi etnici. Occorre garantire l’accesso all’arena politica a diversi partiti, a condizioni che consentano loro di rappresentare il proprio elettorato, richiamare l’attenzione sulle loro preoccupazioni e tutelare i loro interessi.

3. Uno scioglimento indiscriminato di partiti regionali che, pur promuovendo l’unità del paese e la pacifica coesistenza della sua popolazione multietnica, non hanno mai sostenuto interessi regionali o visioni separatiste non persegue i fini legittimi di prevenzione di disordini o di protezione della sicurezza nazionale o garanzia dei diritti altrui.

(Nel caso di specie, le autorità russe hanno rifiutato di modificare il registro statale delle persone giuridiche in ragione dell’inosservanza di formalità interne e hanno disposto lo scioglimento di un partito politico di lunga data sulla base della motivazione meramente formale relativa alla mancanza di un numero sufficiente di sezioni regionali).

Note

Secondo la Corte europea, lo scioglimento del partito ricorrente a causa dell’inosservanza dei requisiti di adesione minima e di rappresentanza su base regionale costituisce una violazione dell’articolo 11 della Convenzione. Nel caso di specie, la Corte non si è uniformata alla sua precedente giurisprudenza, che aveva dichiarato inammissibili alcuni ricorsi riguardanti circostanze simili a quella in esame (si vedano, ad esempio, le pronunce Baisan and Liga Apararii Drepturilor Omului din România v. Romania, no. 28973/95, Dec. 30 ottobre 1995, e Carmuirea Spirituala a Musulmanilor din Republica Moldova v. Moldova, no. 12282/02, Dec. 14 giugno 2005).