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Mansur Yalçin e altri c. Turchia N. 21163/11, Corte EDU (Seconda Sezione), 16 febbraio 2015

Data
16/02/2015
Tipologia Sentenza
Numerazione 21163/11

Abstract

Il diniego di esonero dal corso di educazione religiosa rappresenta una violazione del diritto dei genitori al rispetto delle proprie convinzioni religiose nell’ educazione dei figli.

Riferimenti normativi

Art. 2 Prot. No. 1 CEDU

Massima

L’art 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU tutela l’esigenza di un insegnamento impartito in modo obiettivo, critico e pluralista, senza alcuna finalità di indottrinamento. Il pluralismo, come condizione della democrazia, non esclude la legittimità di insegnamenti religiosi, anche confessionalmente orientati, nelle scuole pubbliche primarie e secondarie, purché impartiti in modo oggettivo e pluralistico o purché sia prevista la possibilità di esonero dal corso. Pertanto, il rifiuto opposto dalle autorità scolastiche nazionali di concedere l’esonero dall’insegnamento religioso che non si configuri adeguatamente pluralistico, critico e oggettivo, rappresenta una violazione del diritto all’educazione.