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Partito Popolare Democratico Cristiano c. Moldova, N. 28793/02, Corte EDU (Quarta Sezione), 14 febbraio 2006

Abstract

Messa al bando provvisoria di un partito politico di opposizione a causa dei suoi raduni non autorizzati. Insegnamento linguistico obbligatorio nelle scuole pubbliche.

Riferimenti normativi

Art. 11 CEDU

Massima

1. Soltanto violazioni molto gravi come quelle che mettano in pericolo il pluralismo politico o i principi democratici fondamentali possono giustificare una messa al bando delle attività di un partito politico.

2. La natura provvisoria del divieto non è di importanza decisiva ai fini della valutazione della proporzionalità della misura restrittiva, dal momento che si potrebbe ragionevolmente affermare che anche un divieto temporaneo abbia un “effetto paralizzante” sul diritto di un partito di esercitare la propria libertà di espressione e di perseguire i propri obiettivi politici.

(Nel caso in esame, le autorità moldave avevano imposto un divieto alle attività di un partito di opposizione, a seguito dei raduni da quest’ultimo organizzati per protestare contro programmi governativi che prevedevano l’introduzione dell’insegnamento obbligatorio della lingua russa nelle scuole).

Note

Sebbene la Corte europea presenti una giurisprudenza assai ricca in merito al divieto e allo scioglimento forzato di partiti politici, nel caso di specie essa per la prima volta non si è occupata di un divieto o di uno scioglimento ma della sospensione provvisoria delle attività di un partito politico.
In particolare, la Corte ha stabilito che la temporanea messa al bando delle attività del partito ricorrente, non risultando fondata su motivi rilevanti e sufficienti e non costituendo una misura necessaria in una società democratica, integra una violazione dell’articolo 11 della Convenzione.