Art. 9 CEDU e obiezione di coscienza alla leva militare in Armenia. Assenza del servizio civile alternativo e violazione dell’Art. 9 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 4 CEDU
Massima
1. Anche se l’Articolo 9 CEDU non menziona espressamente il diritto all’obiezione di coscienza, un conflitto grave e insormontabile tra il dovere di servire nell’esercito e un credo religioso profondo e sincero, o la presenza di convinzioni non religiose di sufficiente cogenza, serietà, coerenza e importanza, rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 9 CEDU.
2. Non prevedere la possibilità di svolgere un servizio civile alternativo alla leva militare viola l’Art. 9 CEDU
(È illegittima la condanna del ricorrente, cittadino armeno e testimone di Geova, il quale - dichiaratosi obiettore di coscienza e resosi disponibile a svolgere il servizio civile alternativo - si sia rifiutato di servire l’esercito)
Note
La sentenza della Grande Camera è un leading case, che si discosta dalla precedente giurisprudenza della Commissione, secondo cui l’obiezione di coscienza al servizio militare era esclusa dall’Art. 9 CEDU e rientrava nell’ambito di applicazione dell’Art. 4 CEDU. Si v. in questo Osservatorio il caso Grandrath v. Germany, dec., No. 2299/64, ECommHR (Plenary), 12 December 1966, e le schede ad esso correlate.
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy