Rimozione d’ufficio del prefisso nobiliare “von” e diritto al nome. Violazione dell'Art. 8 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Massima
1. Il cognome persegue un duplice scopo: da una parte, soddisfa l’interesse pubblicistico di identificare una persona e individuare un legame di parentela con una famiglia; dall’altra parte, inoltre, afferisce ai diritti della personalità, entrando a far parte di un corredo di fattori che concorrono a costituire l’identità di una persona.
2. Eventuali modifiche al cognome devono essere giustificate alla luce di uno scopo legittimo, di un interesse pubblico o di un’esigenza sociale impellente, da valutarsi caso per caso e a stretto rigore.
3. Nel caso in esame, la Corte riscontra che i ricorrenti hanno utilizzato il loro cognome per un lasso di tempo molto importante in cui avevano sviluppato un interesse, giuridicamente rilevante, a mantenerlo in uso come medium di identificazione della famiglia, dei legami di parentela e di identità personale. Tale interesse avrebbe dovuto essere tenuto in debita considerazione dalle autorità nazionali competenti, che non hanno bilanciato correttamente la ratio egalitaria della Legge sull’abolizione della nobiltà e il godimento del diritto al nome da parte dei ricorrenti ex Art. 8 CEDU. Sussiste, in ultima analisi, un’avvenuta lesione della vita privata e familiare.
(Caso in cui il Comune di Graz, Austria, in applicazione della Legge sull’abolizione della nobiltà (Adelsaufhebungsgesetz) aveva rettificato ex officio il cognome dei quattro ricorrenti, rimuovendo il prefisso “von”, e aveva negato il rilascio di una nuova carta di identità che identificasse i richiedenti con il cognome originario da essi portato)
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