Il rifiuto di registrare come persona giuridica una comunità religiosa afferente alla Chiesa dell'Unificazione a causa della sua denominazione fuorviante non integra una violazione dell’art. 9 della CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 11 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. Il rifiuto da parte delle autorità nazionali di concedere lo status di persona giuridica a un'associazione di credenti costituisce una limitazione del diritto alla libertà di religione ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione. Quando si tratti di una comunità religiosa, l'articolo 9 deve essere interpretato alla luce dell'articolo 11, che tutela la vita associativa da ingerenze ingiustificate dello Stato.
2. Il rifiuto di registrare una comunità equivale a una limitazione del diritto di manifestare la propria religione. Il fatto che la mancanza di personalità giuridica della comunità religiosa possa essere in parte compensata dalla gestione di associazioni e organizzazioni ausiliarie non è determinante e non risolve il problema.
3. Il solo fatto che uno Stato esiga che un'organizzazione religiosa che richiede la registrazione assuma una denominazione che sia tale da non indurre in errore i credenti e il pubblico in generale e che consenta di distinguerla dalle organizzazioni già esistenti può, in linea di principio, essere considerata una limitazione giustificata sul suo diritto di scegliere liberamente la propria denominazione.
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