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Corte costituzionale italiana, N. 54/2022, 4 marzo 2022

Data
04/03/2022
Tipologia Sentenza
Numerazione 54/2022
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Allegati

Abstract

Esclusione dalle provvidenze statali degli stranieri extracomunitari non titolari del permesso di soggiorno

Riferimenti normativi

art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 
 

Massima

Il principio di parità di trattamento, si raccorda ai principi consacrati dagli articoli 3 e 31 della Costituzione e ne avvalora e illumina il contenuto assiologico, allo scopo di promuovere una più ampia ed efficace integrazione dei cittadini dei Paesi terzi”. In quest’ottica, la tutela della maternità e dell’infanzia di cui all’art. 31 della Costituzione, non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli. La correlazione tra il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, subordinato al possesso di requisiti reddituali rigorosi, e il riconoscimento di prestazioni che attuano la tutela della maternità e dell’infanzia, volte a fronteggiare lo stato di bisogno legato alla nascita di un bambino o alla sua accoglienza nella famiglia adottiva, non è, dunque, da ritenersi ragionevole