Accusa di illecito amministrativo per aver invitato gli elettori a non presentarsi alle elezioni.
Riferimenti normativi
Art. 3, Prot. 1 CEDU Art. 10 CEDU
Massima
1. Lo Stato convenuto aveva oltrepassato il suo margine di discrezionalità nella misura in cui la legge russa aveva funzionato come una barriera per il ricorrente che diffondeva contenuti al fine di incoraggiare gli elettori a votare alle prossime elezioni in un modo particolare, e aveva limitato in modo sproporzionato l'essenza stessa della sua capacità di influenzare le elezioni.
2. Lo Stato convenuto aveva oltrepassato il suo margine di discrezionalità nella misura in cui al ricorrente era stato impedito di diffondere durante un periodo elettorale un contenuto con lo scopo di incoraggiare l'elettorato all’astensionismo.
(I quattro ricorrenti sono stati perseguiti per aver invitato gli elettori a non votare per un determinato partito politico, o ad astenersi dal voto in varie elezioni parlamentari e presidenziali).
Decisioni conformi
Orlovskaya Iskra c. Russia, N. 42911/08, Corte EDU (Terza Sezione), 21 febbraio 2017
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