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Corte costituzionale della Bosnia ed Erzegovina, N. U-5/98, 1 luglio 2000

Abstract

Presenza di elementi discriminatori tra le diverse etnie all’interno della Costituzione.

Riferimenti normativi

Art. 1, comma 4, Costituzione Bosnia ed Erzegovina 
Art. 68, comma 16, Costituzione della Republika Srpska 

Massima

1. In una democrazia consociativa tutti i gruppi etnici presenti nel Paese devono avere riconosciuto il diritto alla rappresentanza in parlamento e non devono sussistere delle disparità di alcun genere. 

2. Il fatto che la Costituzione di una delle Entità che formano la Bosnia ed Erzegovina preveda un trattamento differenziato e privilegiato per una sola etnia, discriminando le altre, costituisce una violazione dell’art. I, comma 4 della Costituzione della Bosnia ed Erzegovina.
(La Republika Srpska, una delle entità che compongono la Bosnia ed Erzegovina, aveva previsto l’esistenza di alcuni privilegiati per la popolazione di etnia serba).