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Corte costituzionale della Bosnia ed Erzegovina, N. AP-35/03, 28 gennaio 2005

Abstract

Richiesta di annullare le elezioni per i rappresentanti alla Camera dei popoli. 

Riferimenti normativi

Art. 1, comma 2, Costituzione
Art. 1, comma 14, Legge elettorale 

Massima

1. Le elezioni costituiscono il momento fondamentale dell’esercizio del diritto elettorale. Il momento in cui la volontà popolare si manifesta. 

2. L’elezione dei rappresentanti alla Camera dei Popoli della Bosnia ed Erzegovina avviene indirettamente da parte dei parlamenti dei Cantoni. Questo significa che i risultati ottenuti dai vari partiti alle elezioni generali non necessariamente devono coincidere con le scelte operate dai parlamenti cantonali, per questo la Corte rigetta la richiesta di annullamento delle elezioni.
(Alcuni rappresentanti del SDP avevano richiesto l’annullamento delle elezioni dei membri della Camera dei popoli perché il numero degli eletti non era proporzionale ai seggi ottenuti dai vari partiti alle elezioni).