Art. 1, comma 2, Costituzione
Art. 3, Costituzione
Art. 67, Costituzione
Legge n. 270/2014
Massima
1. La Costituzione non impone un particolare sistema elettorale, quindi nemmeno un sistema proporzionale, ma impone che vi sia un bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti ai fini della formazione dell'organo parlamentare e soprattutto che vi sia una proporzione tra i mezzi prescelti e gli obiettivi perseguiti.
2. La finalità di agevolare la formazione di una maggioranza parlamentare è un obiettivo costituzionalmente legittimo. Il vizio riscontrato sta, invece, nella sproporzione tra la scelta di adottare un sistema a base proporzionale e l'entità della distorsione che si realizza con la torsione maggioritaria determinata dal premio. Un premio attribuito senza soglia minima, insomma, rovescia la ratio della formula elettorale a base proporzionale prescelta dallo stesso legislatore del 2005.
(Nel dicembre del 2013 la I sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza di rimessione 12060/2013, sollevava la questione di costituzionalità rispetto alla legge n. 270/2005).
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