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Corte di Cassazione italiana, Sez. I Penale, N. 7904/2022, 4 marzo 2022

Abstract

Manifestazione commemorativa dei caduti della Repubblica Sociale Italiana. Pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista.
 

Riferimenti normativi

Legge 20 giugno 1952, n. 645 (norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione)

Legge 25 giugno 1993, n. 205 (recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa)

Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale)

Art. 604-bis codice penale (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)
 

Massima

1. Le disposizioni della legge n. 654 del 1975 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale) non mirano ad inibire la rievocazione di gruppi storici ma a punire condotte di tipo associativo attualmente esistenti, con la primaria esigenza di identificare il “gruppo” a cui le condotte di proselitismo accedono. Tale correlazione impone che si tratti non già di un’organizzazione “storica”, bensì di un’organizzazione, movimento o gruppo esistente ed operante nel momento in cui venga posta in essere la condotta penalmente rilevante.

2. Una organizzazione non è ascrivibile al novero dei gruppi vietati dalla legge, qualora l’avvenuto utilizzo di manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, in assenza del pericolo concreto di ricostituzione di quest’ultimo, sia da inquadrare in un contesto innegabilmente commemorativo dei caduti della Repubblica Sociale Italiana.
(Nel caso di specie, in cui alcuni esponenti del gruppo “Lealtà e Azione” erano stati condannati in secondo grado per aver compiuto manifestazioni tipiche del disciolto partito fascista – tra cui il c.d. “saluto romano” – presso il Cimitero Maggiore di Milano, la Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste).