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Commissione sudafricana per i diritti umani in rappresentanza del Consiglio dei deputati ebraici c. Bongani Masuku e Congresso dei sindacati sudafricani, Corte costituzionale del Sudafrica, [2022] ZACC 5, 16 febbraio 2022

Abstract

Evocazione di un legame tra le condotte delle autorità israeliane e la Germania nazista (“lottiamo per liberare la Palestina dai razzisti, fascisti e sionisti che appartengono all'era del loro amico Hitler”). Si tratta di un atto di hate speech in violazione dell’art. 10 dell’Equality Act.

Riferimenti normativi

Art. 16 della Costituzione del Sudafrica
Art. 10 dell’Equality Act

 

Massima

1. I diritti all'uguaglianza, alla dignità umana e diritto alla libertà di parola e di espressione sono tutti indispensabili per ogni sano ordinamento costituzionale. Si tratta di diritti che hanno un passato unitario e travagliato, intrecciato nel tessuto della storia dell'apartheid. Nella loro previsione costituzionale, essi sono inestricabilmente interconnessi con ciò che significa essere un cittadino di una democrazia, libero di vivere una vita in una condizione di dignità e umanità.

2. La prima indagine da compiere in un'indagine relativa a un caso di hate speech, ai sensi dell’articolo 10 dell’Equality Act, consiste nel valutare se una persona ragionevole, obiettiva e informata, sentendo le parole contestate, le percepirebbe come razziste o spregiative. Alla luce di tali considerazioni, riferirsi all’ebraismo sotto un profilo etnico o religioso, e non meramente politico (antisionismo), in un modo che mostra l'intento di provocare un danno o incitare al danno e propagare o promuovere l'odio, costituisce un illegittimo atto di hate speech.