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Corte costituzionale della Bosnia ed Erzegovina, N. U-4/12, 25 maggio 2012

Abstract

Modifica della disciplina elettorale delle unità federali e diritto elettorale. 

Riferimenti normativi

Art. 1, comma 2, Costituzione 
Art. 2, comma 2, Costituzione
Art. 1, comma 1, Legge elettorale 
Art. 2, comma 5, Legge elettorale 

Massima

1. Le modifiche alla disciplina elettorale delle entità federali devono essere adottate nel rispetto della Costituzione statale e della Legge elettorale statale. 

2. In una democrazia consociativa, come quella instaurata in Bosnia ed Erzegovina, la volontà di modificare a livello locale il principio della rappresentanza paritaria di tutti i gruppi etnici che compongono il paese costituisce una violazione della Costituzione, che sancisce tale principio.
(Il presidente della Camera dei rappresenti della Bosia ed Erzegovina lamentava l’incostituzionalità di una legge locale che limitava il principio della rappresentanza etnica paritaria).